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Associazione Italiana Tecnici di Funzionalità Respiratoria

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Codice Deontologico:

Codice Deontologico

  • 2010-07-28 20:12:01 E' online il nuovo numero dell'Alveolo
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  • 2010-07-20 15:04:24 Aggiornata la pagina "Corsi di formazione"
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  • 2010-06-08 18:52:10 Aggiornata la pagina del direttivo
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  • 2010-06-08 18:51:52 E' online il verbale dell'assemblea AITFR
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IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO di FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA

Titolo I   Disposizioni generali

Capo I - Osservanza del Codice Deontologico

Art. 1 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria (di seguito indicato con TFR) è il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli interventi di valutazione della funzione respiratoria aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.

Art. 2 - Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni TFR. Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal TFR in qualsiasi ambito eserciti la propria professione.

Art. 3 - L’inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal vigente statuto.

Art. 4 - Qualora il profilo professionale di Tecnico di Funzionalità Respiratoria venisse riconosciuto giuridicamente, per poter esercitare la sua attività, il TFR, ovunque operante, dovrà essere iscritto all’Albo del Collegio professionale competente per territorio.

Capo II - Deontologia professionale e campo di intervento

Art. 5 - La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che impegnano gli iscritti al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale. L’ inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell’iscritto e all’utente, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.

Art. 6 - Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti i Tecnici di Funzionalità Respiratoria, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati.

Titolo II   Compiti e doveri dei Tecnici di Funzionalità Respiratoria

Capo I - Dignità professionale

Art.7 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria, esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, la condizione sociale, il sesso e le preferenze sessuali, nel rispetto della personalità, dell’identità culturale e del credo religioso dei pazienti e dei colleghi.

Art. 8 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria svolge la propria professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, attenendosi ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.

Art. 9 - Anche al di fuori dell’esercizio professionale il Tecnico di Funzionalità Respiratoria è tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile.

Capo II - Segreto professionale

Art.10 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria è tenuto al rispetto del segreto professionale. Egli non deve rivelare né discutere i problemi del paziente con altri, eccetto che con coloro che sono responsabili della cura dello stesso,a meno di autorizzazione dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti. E’ tuttavia consentito riferire, in modo tale da rispettare l’anonimato del paziente il caso sotto il profilo clinico terapeutico, quando la descrizione dello stesso sia utile per finalità scientifiche o didattiche o di approfondimento culturale o professionale.

Art. 11 - Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti il Tecnico di Funzionalità Respiratoria deve far sì che questi non siano identificabili eccetto dove è presente il consenso consapevole del paziente.

Capo III - Condotta professionale

Art 12 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale ed astenersi dall’affrontare la soluzione di procedure analitiche per i quali non si ritenga sufficientemente competente.

Art.13 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria ha la responsabilità diretta delle procedure professionali che svolge.

Art. 14 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

Art. 15 - L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di propria competenza. Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state valutate da soggetti o Società Scientifiche.

Capo IV - Aggiornamento e formazione permanente

Art. 16 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria deve:

  • mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi, nell’ambito di una formazione permanente, ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.
  • Impegnarsi nella formazione al lavoro di equipe, considerato come momento essenziale dell’attività professionale.
  • Conservare un atteggiamento di impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.

Capo V -  Onorario

Art 17 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata alI’importanza dell’opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Associazione o dal Collegio Professionale attraverso il tariffario.

Art 18 - Il compenso sarà adeguato sia all’impegno nello svolgimento della prestazione, sia al risultato ottenuto.

Capo VI  - Rapporti con i cittadini e i malati

Art. 19 - Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria è consapevole del proprio ruolo nell’educazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettività derivanti da un comportamento a rischio dal punto di vista respiratorio. Il Tecnico di Funzionalità Respiratoria collabora con il medico specialista, nell’indicare eventuali comportamenti resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente il TFR si fa carico di fornire all’utente e ai genitori di minore, tutte le informazioni che si rendano opportune per comprendere il significato dell’indagine e collaborare attivamente al suo espletamento. Il TFR è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra operatore e cittadino. Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell’attività del TFR, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni all’atto della raccolta dei dati personali e anamnestici.

Capo VII - Rapporti con gli operatori della salute

Art. 20 - I rapporti che intercorrono sia tra i Tecnici di Funzionalità Respiratoria che tra questi ed il resto del personale operante nel SSN devono essere basati sul reciproco rispetto.Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi. In caso che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione o al Collegio Professionale, che successivamente dovrà intervenire nei modi che riterrà opportuno. Ove richiesto, l’Associazione o il Collegio Professionale deve intervenire, nonché fornire concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.

Capo VIII - Rapporti con la società

Art.21 - Il TFR, ritenendosi soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria assume un atteggiamento responsabile nell’attuazione del diritto alla salute. Promuove iniziative per adeguare le norme vigenti alle esigenze dei cittadini, finalizzate alla tutela della salute, segnala all’autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi, e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. E’ titolare per norma costituzionale del diritto allo sciopero. Egli ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili. Qualora richiesto di un parere professionale sull’acquisto di apparecchiature o materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, Il TFR ispira le proprie scelte in funzione della reale utilità delle tecnologie senza condizionamenti politico-amministrativi ed economici.

Capo IX - Rapporti col SSN e con enti pubblici e privati.

Art. 22 - Qualora il TFR che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativi con le strutture del SSN e con Enti Pubblici e privati, e con le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla espletamento delle proprie funzioni, Il TFR è tenuto a richiedere l’intervento specifico dell’Associazione o del Collegio Professionale nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.

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Firma il libro delle Adesioni

 

 

Hanno aderito:

Emanuele Isnardi (Torino)

Lucia Iannacito (Tradate)

Gianni Prest (Imperia)

Francesca Pirri (Frosinone)

Claudio Mastronicola (Frosinone)

Silvia Bellagamba (Senigallia)

Rosaria Fortuna (Imperia)

Carla Baruto (Milano)

Marco Fredi (Brescia)

Luigi Mauti (Roma)

Carlo Pennimpede  (Salerno)

Laura Sudaro (Torino)

Elena Neri (Parma)

Elena Stocco (Tradate)

Agnese Failoni (Tradate)

Daniela Prontera (Imperia)

Franca Savatteri (Milano)

Nicoletta Nikodias (Modena)

Vincenza Glave (Siena)

Giovanni Lo Baido (Palermo)

Claudio Martino (Roma)